di Nicolas Brunetti.
In via di principio, il decreto ingiuntivo, emesso sulla base della «prova scritta» di cui all’art. 634 c.p.c., acquista l’efficacia esecutiva soltanto a seguito della mancata opposizione dell’ingiunto (art. 647 c.p.c.) o del rigetto dell’opposizione con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva (art. 653 c.p.c.). Tuttavia, in particolari ipotesi, l’attribuzione della provvisoria efficacia esecutiva al provvedimento monitorio è invece concessa dal giudice a fronte di una documentazione ritenuta particolarmente probante, la cui attendibilità è tale da far ritenere presumibilmente certo il credito azionato dal ricorrente e, correlativamente, meno probabile la fondatezza dell’eventuale opposizione del debitore ingiunto.
Si tratta delle ipotesi previste dal 1° comma dell’art. 642 c.p.c., che elenca una serie di atti in presenza dei quali sussiste l’obbligo del giudice che emette il decreto ingiuntivo di concedere, su istanza del ricorrente, la provvisoria esecuzione. In questo catalogo compare anche l’atto ricevuto dal notaio, ma non è compresa la scrittura privata autenticata, onde si ripropone il fondamentale interrogativo se l’elenco contenuto nella disposizione in questione sia tassativo oppure no.
Tradizionalmente, la tassatività dell’elenco è stata giustificata con la forza esecutiva degli atti stragiudiziali contenuti nell’elenco. Tuttavia, a ben vedere, precedentemente alla modifica dell’art. 474 c.p.c., l’ atto ricevuto da notaio non era titolo esecutivo per la consegna di cosa mobile, eppure la dizione generica dell’art. 642 c.p.c. legittimava anche in questo caso l’emissione di un decreto provvisoriamente esecutivo. Oggi, però anche la scrittura privata autenticata è titolo esecutivo limitatamente alle somme di denaro, eppure l’art. 642 c.p.c. continua a non fare alcun cenno ad essa.
Sembrerebbe, allora, che la ragione della norma non possa più rivenirsi nella forza esecutiva degli atti stragiudiziali contenuti nell’elenco, ma trovi piuttosto il suo fondamento nell’elevato grado di certezza che, nella prospettiva del suo utilizzo in funzione probatoria, la formazione del documento è in grado di assicurare.
In questa prospettiva, è certamente difficile negare pari efficacia ad atti che, pur non esplicitamente elencati, siano comunque frutto di un percorso che conferisce agli stessi un’indubbia certezza ed affidabilità quanto alla loro formazione. E questo è proprio il caso della scrittura privata autenticata.
È stato osservato, a tal proposito, che è alquanto singolare che un documento, il quale sia già di per sé titolo idoneo all’esecuzione forzata, sia pure relativamente alle sole obbligazioni di somme di denaro in essa contenute (art. 474, 2° comma, n. 2 c.p.c.), non sia tuttavia incluso nell’elenco di cui al 1° comma dell’art. 642 c.p.c., ma sia ricompreso tra gli atti di cui al comma 2° della medesima disposizione, ossia tra le prove scritte – genericamente qualificate come «documentazione sottoscritta dal debitore» – «sulla cui base il giudice della fase sommaria può – e non deve – concedere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo».
Sicuramente, c’è un problema di coordinamento tra le due norme. Sarebbe stato, infatti, più opportuno che il legislatore fosse intervenuto sul primo capoverso dell’art. 642 c.p.c., onde raccordare l’esecuzione provvisoria ‘vincolata’ ivi prevista con l’ampliamento del novero dei titoli esecutivi di cui all’art. 474 c.p.c.
Ma si può credere che il dato letterale non impedisca tuttavia una diversa lettura della norma, che faccia leva proprio sul significato che può essere attribuito all’intervento del notaio (o del pubblico ufficiale autorizzato), il quale, consentendo di acquisire, mediante l’attività di autenticazione, la presunzione, fino a querela di falso, dell’attribuzione delle dichiarazioni contenute nella scrittura al sottoscrittore, integra proprio quella particolare certezza alla quale il legislatore dà affidamento ai fini della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Diversamente, l’intervento del notaio dovrebbe considerarsi neutro, per non dire inutile. Infatti, ai sensi dell’art. 642, comma 2, c.p.c., anche una semplice scrittura privata non autenticata è titolo idoneo per la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ai sensi del comma 2° dell’art. 642 c.p.c. A maggior ragione, allora, potrebbe ritenersi che «la scrittura autenticata [sia] idonea a fondare la richiesta di provvisoria esecutività inaudita altera parte, ai sensi del 1° e non del 2° comma dell’art. 642 c.p.c., a condizione che provenga dal debitore, rientri nell’accezione dell’art. 2702 c.c. e contenga, come oggetto diretto ed immediato, «la consacrazione convenzionale di un rapporto obbligatorio».
Peraltro, sempre nella medesima prospettiva di rinvenire nel processo formativo del documento le ragioni di quella particolare certezza alla quale il legislatore dà affidamento ai fini della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (ci si riferisce alla già richiamata ‘affidabilità’), potrebbe ammettersi che la produzione di una scrittura privata autenticata consenta di imporre al giudice il rilascio di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo anche per la consegna di cosa mobile determinata, sussistendo l’identica certezza.
