Cauzione richiesta dall’opponente nel Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

di Nicolas Brunetti.

Relativamente all’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, è valida la richiesta di sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 649 c.p.c per gravi motivi. L’ esistenza di questi ultimi è valutata discrezionalmente dal Giudice, il quale considera tali sia la probabile fondatezza dell’opposizione, sia la sussistenza del pericolo di danno che può derivare all’opponente all’esecuzione del decreto. Ancora, possono configurare gravi motivi anche la mancanza dei presupposti richiesti dal codice di procedura civile per l’emanazione del decreto ingiuntivo o l’assenza di quelli previsti per l’originaria concessione della provvisoria esecutività allo stesso di cui all’art. 642 del c.p.c.

In ragione di ciò, seppur vi sia un vuoto normativo a riguardo, dal combinato disposto degli artt. 119 c.p.c. ed 86 disp.att. Cpc, 648 e 669 sexies cpc, su istanza di parte opponente, il giudice potrebbe concedere che venga presentata una cauzione, determinando le concrete modalità dell’oggetto e del tempo della cauzione, che non deve, quindi, necessariamente consistere nel deposito di una somma di denaro (Cass., 2 dicembre 1992, n. 18261). Questo in quanto in tema di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., la natura di cautela in senso lato di tale provvedimento consente di applicare la normativa sul cosiddetto procedimento cautelare uniforme e, pertanto, l’art. 669 sexies c.p.c., nella parte in cui permette l’adozione di provvedimenti prima dell’instaurazione del contraddittorio sull’istanza cautelare stessa, salva loro conferma o modifica o revoca a contraddittorio pieno (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3979 del 13 marzo 2012).

Anche in quest’ipotesi, il giudice pronuncia la sospensione mediante ordinanza non impugnabile né revocabile (art. 177 del c.p.c.). Diversamente, può essere revocato il provvedimento con cui il giudice respinge l’istanza di revoca della provvisoria esecuzione concessa in sede di pronuncia del decreto ingiuntivo.

La sospensione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo disposta dal giudice dell’opposizione, determina la sospensione dell’esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, ed impedisce quindi che il processo esecutivo instaurato contro il debitore ingiunto possa proseguire. Pertanto, gli atti del processo esecutivo compiuti dopo la sospensione dell’esecuzione forzata sono impugnabili con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 del c.p.c..

La sospensione dell’esecuzione di cui all’ art. 649 cpc, può riguardare solamente l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa solo al momento della sua emanazione ai sensi dell’art. 642, e non anche l’esecuzione provvisoria concessa, nel corso del giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 648.

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