Beni affetti da vizi: per interrompere la prescrizione è sufficiente un atto stragiudiziale

di Nicolas Brunetti

È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza dell’11 luglio 2019, n.18672.

1. IL FATTO

La pronuncia in esame trae origine dalla richiesta di riduzione del prezzo di beni acquistati poiché risultati essere affetti da vizi. L’azione estimatoria (quanti minoris) veniva introdotta da un’azienda agricola che aveva acquistato da una ditta venditrice una partita di piante affette da virosi, parzialmente restituite, della quale ne chiedeva, ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c., la riduzione del prezzo oltre che il risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio. La convenuta eccepiva in prima battuta, la tardività della denuncia dei vizi e conseguentemente la decadenza dalla garanzia nonché la prescrizione dell’azione. L’attrice, dal canto suo, dichiarava, provandolo, che aveva provveduto alla restituzione di una parte della partita e che aveva denunciato i vizi de quibus con successive raccomandate, che la venditrice non aveva riscontrato. Quest’ultima, per di più, aveva proceduto per il recupero coattivo del credito residuo.

Il giudice di prime cure accoglieva la domanda di riduzione del prezzo. La pronuncia veniva confermata anche in appello; avverso tale sentenza, la convenuta proponeva ricorso in cassazione.

2. LA QUESTIONE RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE

Di particolare rilevanza è stata la questione sottoposta alle Sezioni Unite a seguito dell’ordinanza interlocutoria proposta dalla Seconda Sezione e relativa all’individuazione degli atti idonei ad interrompere la prescrizione di cui all’art.1495 co.3 c.c., ai sensi dell’art.2943 e segg. c.c., ed in particolare se ed in quale misura gli atti stragiudiziali, piuttosto che l’azione giudiziale, inibiscano il decorso dei termini di prescrizione per l’esercizio delle azioni edilizie.

La disciplina relativa alla garanzia per vizi nel contratto di compravendita (con esclusione delle peculiari fattispecie previste nel codice di consumo) prevede un doppio termine: essa difatti opera purché l’acquirente denunzi i vizi entro otto giorni dalla scoperta, salvo diversi termini stabiliti dalle parti, ed agisca giudizialmente entro un anno dalla consegna del bene.

Pertanto, qualora siano denunciati i vizi entro i suddetti termini, l’acquirente può scegliere di agire per la risoluzione del contratto (azione redibitoria) ovvero per la riduzione del prezzo. In entrambi i casi, il venditore è comunque tenuto al risarcimento dei danni.

3. LA DECISIONE

Con il rigetto integrale del ricorso, le Sezioni Unite stabiliscono il principio di diritto secondo cui “nel contratto di compravendita costituiscono – ai sensi dell’art.2943 c.c. comma 4 – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi prevista dall’art.1495 c.c. comma 3, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219 c.c. comma 1 con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945 c.c. comma 1”.

Suddetto principio, prodotto da un approfondimento su due diversi orientamenti (l’uno che sosteneva la necessità di un’azione giudiziale al fine di far valere la garanzia per vizi e l’interruzione della prescrizione; e l’altro che, al contrario, confermava la possibilità di interrompere la prescrizione anche con una manifesta volontà stragiudiziale del compratore), considera soprattutto la finalità deflativa degli atti stragiudiziali che, interrompendo la prescrizione e rinnovandone il decorso, consentirebbero al venditore di eliminare i vizi lamentati ed al compratore di evitare di introdurre un’azione giudiziale che potrebbe risolversi, di conseguenza, in maniera stragiudiziale. Un principio, quello delle Sezioni Unite, ripreso a latere dall’interpretazione dell’art.1492 c.c. comma 2 che, ritenendo irrevocabile la scelta per la risoluzione o la riduzione quando è “fatta con la domanda giudiziale”, significativamente prefigura la possibilità di manifestare la propria volontà di avvalersi della “garanzia” anche mediante un atto stragiudiziale.

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