di Donato Trisciuzzi
Ai sensi dell’art.61 del c.p.c., quando la natura della causa richiede particolari e necessarie cognizioni tecniche, il Giudice può nominare uno o più consulenti tecnici.
Con L. n. 69 del 2009 il legislatore, con l’obiettivo di rendere più celere l’espletamento della CTU, ha previsto che il giudice fissi tre termini: il primo entro cui il consulente deve trasmettere la propria relazione alle parti, il secondo entro cui le parti comunicano al consulente le proprie osservazioni sulla relazione, sollecitandone eventuali integrazioni o chiarimenti, il terzo entro il quale il nominato consulente deve depositare in cancelleria la propria relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione su queste ultime.
Si discute, in particolare, se il potere di effettuare osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio riconosciuto alle parti possa essere posto in essere per la prima volta con la comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c..
La stessa Corte di Cassazione Civile, Sezione Seconda, con Ordinanza del 29.01.2020 n.1990, ha ritenuto di rimettere la questione alle Sezioni Unite.
Tale rimessione si è resa necessaria in quanto, in argomento, vi sono due contrapposti orientamenti interpretativi.
L’Orientamento maggioritario
L’orientamento maggioritario (Cass. 4448/2014; Cass. 19427/2017; Cass. 29099/2017) sostiene che le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio formulate in comparsa conclusionale non possono essere esaminate dal giudice: si ritengono infatti inammissibili perché tardivi, in quanto rimarrebbero sottratte al contraddittorio, andando pertanto a ledere il diritto di difesa. Invero, il momento preciso e legittimo che viene individuato per sollevare le contestazioni alla CTU é quello della prima udienza successiva al deposito della relazione. Infatti, é questa l’occasione in cui il giudice è ancora nella possibilità di disporre un eventuale supplemento delle indagini peritali o una più agevole riconvocazione del consulente tecnico al fine di rispondere a chiarimenti.
Ancora. Parte della giurisprudenza maggioritaria ritiene che le contestazioni alla relazione di consulenza tecnica d’ufficio, integrando eccezioni rispetto al suo contenuto, sono soggette al termine di preclusione di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2, cioè debbono dedursi nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.
L’Orientamento minoritario
L’orientamento minoritario (Cass. 15418/2016, ripresa da Cass. 20829/2018, 14446/2017, 13869/2019 e Cass. 2516/2019), invece, riconduce all’alveo della nullità (relativa) le contestazioni che concernono l’espletamento della consulenza d’ufficio limitatamente a tutte quelle contestazioni relative al procedimento. Al contrario, si ritiene che le contestazioni riguardanti il contenuto della consulenza costituiscano mere argomentazioni difensive che, in quanto tali, possono essere sollevate dalla parte per la prima volta nella comparsa conclusionale.
Orbene, ogni qualvolta le contestazioni sollevate alla CTU dalle parti riguardino il procedimento, integrano eccezioni di nullità e devono essere inquadrate nell’ambito di applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., e, pertanto, la relativa eccezione va sollevata nella prima difesa.
Al contrario, le contestazioni riguardanti il contenuto della consulenza, costituendo mere argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico- giuridico, non soggiacciono al suddetto rigoroso termine di decadenza. In tal caso, viene precisato che non v’è alcuna violazione del contraddittorio, in quanto alla comparsa conclusionale contenente le contestazioni alla consulenza, controparte ha la possibilità di rispondere con la memoria di replica.
La rimessione alle Sezioni Unite
La Corte di Cassazione Civile, con la su richiamata Ordinanza del 29.01.2020 n.1990, ha evidentemente ritenuto di rimettere la questione alle Sezioni Unite sotto diversi profili, ovvero “se le critiche alla consulenza tecnica possano essere sollevate per la prima volta in comparsa conclusionale”.
In caso di risposta positiva, “se l’ammissibilità dei rilievi sia subordinata a una valutazione caso per caso del giudice, se la soluzione valga solo per i processi per cui non trovano applicazione i riformati artt. 191 e 195 c.p.c. ovvero anche per i procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, se vi siano conseguenze per la parte, sotto il profilo dell’attribuzione delle spese del giudizio o sotto altri profili”;
In caso di risposta negativa “se ciò vada ricondotto all’applicazione del disposto di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2 alla generalità dei vizi attinenti la consulenza tecnica, quale categoria comprensiva anche dei vizi che attengono al contenuto dell’atto, ovvero quale conseguenza della mancata partecipazione della parte alla formazione della consulenza, così come stabilito dal giudice con la fissazione dei termini di cui all’art. 195 c.p.c., e, in quest’ultimo caso, se ciò valga solo per i procedimenti cui si applicano i riformati artt. 191 o 195 c.p.c. ovvero anche per i processi ove (come nel caso in esame) il giudice abbia fissato, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., un termine per il deposito di osservazioni”. ; infine, se l’inammissibilità in primo grado comporti o meno l’inammissibilità nel giudizio di appello della (ri)proposizione dei rilievi formulati in comparsa conclusionale”.